
Condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia per le PMI
Le nuove condizioni di Ammissibilità al Fondo Garanzia troveranno applicazione a decorrere dal prossimo 15 marzo 2019.
Il MiSE, con decreto del 12 febbraio 2019, approva le disposizioni di carattere generale e le condizioni di ammissibilità (che troveranno applicazione a decorrere dal 15 marzo 2019) al Fondo di Garanzia per le PMI.
In particolare, si prevede che:
- La concessione della garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
- rassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti.
Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgano una qualsivoglia attività, ad eccezione di agricoltura, silvicoltura e pesca; attività finanziarie ed assicurative; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; organizzazioni e organismi extraterritoriali.
La richiesta di ammissione alla garanzia va mandata esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG e dovrà contenere:
- Tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ammissibilità, nonché tutte le altre informazioni previste dal Piano della trasparenza;
- le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali (es: tasso applicato all’operazione finanziaria; costo dei servizi ausiliari eventualmente connessi all’operazione di microcredito, ecc…).
Il gestore del Fondo assegna a ciascuna richiesta pervenuta un numero di posizione identificativo, designando il Responsabile dell’unità organizzativa in caso di mancanza dei requisiti; inoltro richiesta con modalità differenti da quelle indicate; mancanza di informazioni. L’ammissione all’intervento del fondo è deliberata dal Consiglio di gestione. Il Gestore del fondo avrà cura di pubblicare sul sito istituzionale del Fondo l’esaurimento delle risorse disponibili.