Patent Box

Progettiamo, Coordiniamo e Supportiamo le Aziende nella protezione delle proprietà intellettuali e nell’accesso alle agevolazioni di  patent box,  un regime di tassazione agevolato per l’utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli rivolti a prodotti innovativi.
  • L’articolo 6 del D.L. n. 146 del 2021 (c.d. Decreto Fiscale), modificato dall’art. 1 commi 10-11 L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha introdotto un’agevolazione che maggiora del 110% i costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili.
  • La nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d’impresa.
  • Si tratta di un regime opzionale, che ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile. Allo spirare del quinquennio, l’opzione è rinnovabile
  • L’agevolazione, applicabile già dall’esercizio 2021, consiste nella maggiorazione del 110%, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
  • Il beneficio viene fruito mediante una deduzione extracontabile nel modello dichiarativo, quale variazione in diminuzione del reddito imponibile.

A titolo di esempio

  • Si considerino un investimento pari ad €100,00 ed un ricarico fiscale pari al 27,9% (IRES + IRAP). La deduzione relativa all’agevolazione in oggetto sarà determinata su una base di €210,00 (€ 100,00 investimento + € 110,00 maggiorazione).

    In sostanza, invece che dedurre €27,90, la deduzione raddoppierà e sarà pari a €58,59 (ovvero il 27,90% di €210,00).

    • L’agevolazione inoltre è cumulabile con il credito imposta Ricerca e Sviluppo (nella misura pari al 20% per il 2022) di cui ai commi 200, 2021 e 202, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

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Ricerca e Sviluppo, Innovazioni Tecnologiche

Ideazione e Gestione di Progetti di Ricerca e Sviluppo nelle PMI per le innovazioni Organizzative, di Processo e di Prodotto corredati da Attestazione Scientifica per l’accesso al beneficio del relativo Credito d’Imposta.

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

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Attività di innovazione tecnologica

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Attività di design e ideazione estetica

Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti).

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